Per aggiornamenti in tempo reale consultare le Faq sul sito del Governo
Il Presidente del Consiglio, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ha ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ha, dunque, decretato, in data 11 marzo, l’adozione, sull’intero territorio nazionale, di alcune misure.
Per aggiornamenti e chiarimenti fare sempre riferimento alle Faq pubblicate sul sito del Governo , in costante aggiornamento.
Il nuovo decreto prevede la chiusura, su tutto il territorio nazionale, di attività e servizi non essenziali. Sospese le attività commerciali al dettaglio; i mercati, indipendentemente dall’attività svolta, e le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). E, ancora, chiuse le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie) ad esclusione di mense e catering che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Consentita, invece, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, così come gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (anche quelle situate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e negli ospedali). Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali il decreto raccomanda alle imprese l’utilizzo del lavoro agile, che siano incentivati ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, e che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione. Alle aziende si chiede inoltre di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; oltre ad operazione di sanificazione dei luoghi di lavoro. Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
Negli Allegati 1 e 2 del DPCM vengono elencate le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e quelle inerenti i servizi alla persona a cui non si applicano le restrizioni.
Notizie correlate: Covid-19: tutto quello che lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti devono sapere – COVID-19: cosa prevede il nuovo decreto del Governo – DPCM 8 marzo 2020: CNO chiede chiarimenti al Ministro Patuanelli – 4 Guida per l’attività funebre – Nuovo modulo autocertificazione – 1 DPCM 11 marzo 2020